(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
           Liguria - Parte I - n. 21 del 25 novembre 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 assemblea legislativa della Liguria 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 4 settembre  1997,  n.
                  36 (Legge urbanistica regionale) 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale  n.  36/1997  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
    «1. La pianificazione territoriale si fonda sul  principio  della
chiara e  motivata  esplicitazione  delle  proprie  determinazioni  e
persegue l'obiettivo dell'integrazione della tutela e  valorizzazione
del paesaggio regionale nei processi di pianificazione territoriale e
urbanistica in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi  dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e  successive  modificazioni  e
integrazioni, nel rispetto delle competenze in materia di governo del
territorio previste nell'ordinamento statale e regionale.». 
  2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale  n.  36/1997  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
    «2.  La  pianificazione  territoriale   persegue   finalita'   di
qualificazione ambientale, di tutela e valorizzazione del  patrimonio
storico, culturale e paesaggistico, di  contrasto  all'abbandono  del
territorio  agrario,  di  riqualificazione  del  patrimonio  edilizio
esistente e  di  rinnovo  urbano,  di  miglioramento  dell'efficienza
energetica, funzionale e strutturale degli  edifici,  di  innovazione
del sistema produttivo e delle infrastrutture.». 
  3. La lettera a) del comma 3 del'articolo 2 della  legge  regionale
n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni,  e'  sostituita
dalla seguente: 
    «a) della conservazione  e  della  valorizzazione  delle  risorse
ambientali e paesaggistiche disponibili, con particolare  riguardo  a
quelle irriproducibili;».