(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 21 del 25 novembre 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE assemblea legislativa della Liguria Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) 1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «1. La pianificazione territoriale si fonda sul principio della chiara e motivata esplicitazione delle proprie determinazioni e persegue l'obiettivo dell'integrazione della tutela e valorizzazione del paesaggio regionale nei processi di pianificazione territoriale e urbanistica in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto delle competenze in materia di governo del territorio previste nell'ordinamento statale e regionale.». 2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «2. La pianificazione territoriale persegue finalita' di qualificazione ambientale, di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico, di contrasto all'abbandono del territorio agrario, di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e di rinnovo urbano, di miglioramento dell'efficienza energetica, funzionale e strutturale degli edifici, di innovazione del sistema produttivo e delle infrastrutture.». 3. La lettera a) del comma 3 del'articolo 2 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituita dalla seguente: «a) della conservazione e della valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche disponibili, con particolare riguardo a quelle irriproducibili;».